Destituzione
La destituzione è un provvedimento di natura giuridica con cui un soggetto viene rimosso definitivamente da un incarico pubblico, da una funzione o da un ufficio.
Nei regimi politici sottoposti allo Stato di diritto, ciò avviene a seguito di un procedimento i cui presupposti sono predeterminati: nel caso del pubblico amministratore, costituisce una sanzione personale che colpisce il titolare dell’incarico per gravi violazioni di legge e comporta la cessazione del rapporto con l’amministrazione di appartenenza.
Etimologia
[modifica | modifica wikitesto]Il termine deriva dal latino destituĕre, con il significato di “privare”, “abbandonare”, “rimuovere da una posizione”. In ambito giuridico indica la privazione formale di una funzione o carica. Per confronti con concetti analoghi in altre lingue, si può fare riferimento al termine francese limogeage, usato per indicare la rimozione brusca da un incarico, oppure al termine inglese dismissal o sacking.
Natura giuridica
[modifica | modifica wikitesto]La destituzione presenta carattere:
- sanzionatorio, in quanto conseguenza di un illecito o di una grave violazione dei doveri d’ufficio;
- personale, poiché incide sul soggetto titolare dell’incarico e non sull’atto amministrativo;
- definitivo, comportando la cessazione del rapporto di lavoro o di impiego, talvolta accompagnata da ulteriori effetti limitativi previsti dalla legge.
Tuttavia nel diritto pubblico, la destituzione del funzionario onorario si distingue per un più elevato carattere di discrezionalità, derivante dalla natura fiduciaria dell'incarico[1]: questi meccanismi si avvicinano maggiormente ad istituti affini, quali l' impeachment e quelli che presuppongono la perdita del rapporto di fiducia.
Ambito amministrativo
[modifica | modifica wikitesto]Nel diritto amministrativo la destituzione è prevista soprattutto nell’ambito del pubblico impiego, come sanzione disciplinare applicabile nei casi più gravi. Essa si colloca al vertice del sistema sanzionatorio, distinguendosi da misure meno afflittive quali la sospensione o la rimozione temporanea dall’incarico.
Ambito disciplinare
[modifica | modifica wikitesto]In ambito disciplinare la destituzione è adottata all’esito di un procedimento formale, nel quale sono garantiti il contraddittorio e il diritto di difesa. È riservata a condotte che compromettono in modo particolarmente grave il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e il soggetto destinatario del provvedimento e, come tale, compare anche nei contratti collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro privato, sotto forma di licenziamento.
Istituti affini
[modifica | modifica wikitesto]La destituzione è distinta da altri istituti giuridici con cui talvolta viene confusa:
- la revoca, che incide su un atto amministrativo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- la decadenza, che comporta la perdita di un incarico per il venir meno di requisiti previsti dalla legge;
- l'impeachment, procedura di responsabilità politica o costituzionale prevista in alcuni ordinamenti.
Uso storico e politico del termine
[modifica | modifica wikitesto]Al di fuori dell’ambito strettamente giuridico, il termine “destituzione” è utilizzato anche in senso storico o politico per indicare la rimozione di governanti, funzionari o autorità, spesso in contesti straordinari in cui non operano i meccanismi istituzionalizzati di ricambio.
Destituzione nella storia d'Italia
[modifica | modifica wikitesto]Nel diritto italiano la destituzione è storicamente presente negli ordinamenti amministrativi e disciplinari, già nel periodo dello Stato liberale. Una sua modalità peculiare è espressa dal sintagma, mutuato dal diritto canonico, promoveatur ut amoveatur.
Nell’ordinamento repubblicano essa permane come sanzione disciplinare grave, applicabile in settori del pubblico impiego e in ordinamenti speciali, secondo modalità e garanzie stabilite dalla legge.
Destituzione in altri ordinamenti
[modifica | modifica wikitesto]In altri ordinamenti storici e giuridici, il concetto di destituzione è presente con discipline e denominazioni differenti. Nei sistemi di common law la rimozione definitiva da un incarico pubblico può avvenire mediante istituti disciplinari o costituzionali specifici, mentre negli ordinamenti di tradizione continentale prevale una configurazione analoga a quella del diritto amministrativo.
Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Revoca (diritto amministrativo)
- Decadenza (diritto)
- Lustrismo
- Pubblico impiego
- Diritto amministrativo
| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 73766 |
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