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Verità processuale

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La verità processuale o verdetto giuridico è l'insieme dei giudizi formulati seguendo le regole del diritto processuale, e resa pubblica attraverso la sentenza. Non necessariamente corrisponde alla verità in senso assoluto, ma a quello che può essere accertato «al di là di ogni ragionevole dubbio».[1]

Il rispetto delle regole è finalizzato al rispetto dei diritti: se le regole vengono violate, il risultato non potrà concorrere a formare la verità processuale, in quanto frutto dell'albero avvelenato. In tale prospettiva, lo scarto strutturale tra le aspettative di una piena ricostruzione fattuale e la funzione decisionale del processo può incidere sulla percezione pubblica della giustizia, favorendo letture critiche delle decisioni giudiziarie non tanto per il loro contenuto normativo, quanto per la loro presunta incapacità di fornire una verità ritenuta definitiva[2].

La mai certa corrispondenza tra verità processuale e realtà è, in ogni caso, uno degli argomenti contro la pena di morte (oltre a quelli dell'espiazione e dello scopo riabilitativo della detenzione): l'esito del processo (verità processuale, per l'appunto) può essere infatti influenzato da numerosi fattori che divergono dall'effettivo svolgimento dei fatti, e una tal pena risulterebbe perciò spropositata e irreversibile.

Differenza con la ricerca storiografica

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Seppure giudici e storici siano accomunati dalla preoccupazione di accertare i fatti, Carlo Ginzburg ha notato che a questa comunanza «corrisponde una divergenza su due punti fondamentali. I giudici emettono sentenze, gli storici no; i giudici si occupano solo di eventi che implicano responsabilità individuali, gli storici non conoscono questa limitazione»[3].

Nel processo penale, le nullità in alcuni casi possono essere rilevate entro termini molto stretti e solo su impulso di parte, mentre altre sono rilevabili anche al giudice e senza limiti temporali. Per esempio, il codice di procedura penale, all'articolo 188[4] ("libertà morale della persona nell'assunzione della prova") stabilisce che non è ammessa la tortura dell'interrogato. Se tale regola viene violata, anche se l'interrogato confessa un crimine, la confessione non è utilizzabile e dunque non può concorrere a formare la base della verità processuale (pure nel caso in cui il fatto confessato fosse realmente accaduto nei termini e modi descritti). Infatti, "la prova, per risultare idonea all'accertamento dei fatti, non può prescindere da forme volte a garantire genuinità e affidabilità sicura".[5]

In più casi la sentenza stabilisce una verità processuale che può essere diversa da quanto in realtà accaduto.

Il concetto di ragionevole dubbio, sebbene già presente a livello giurisprudenziale e implicito, fu introdotto a livello scritto nell'ordinamento italiano dalla cosiddetta legge Pecorella.

  1. La "verità processuale". Ragionevole dubbio, Osservatorio penale della Corte di Cassazione
  2. Michele Taruffo, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Laterza, 2009.
  3. Carlo Ginzburg, Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, Milano, Feltrinelli, 2000, p. 66.
  4. Codice di procedura penale, Art. 188
  5. Cassazione penale, sez. VI, 1º marzo 1993

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